Art. 1 – Costituzione, sede e durata.
E’ costituita l’Associazione senza fini di lucro, denominata “AssoOLISTICA – Associazione Olistica Professionale”, anche detta per abbreviazione “AssoOLISTICA”.
L’Associazione ha sede in Pescara.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite altre sedi operative e può essere modificata e/ o ampliata la sede legale ed operativa principale senza necessità di integrare il presente statuto anche nell’ipotesi di trasferimento della sede legale ad altro Comune.
L’associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
Art. 2 – Natura e scopi.
L’Associazione ha come scopo:
1) -la crescita della persona attraverso i più variegati aspetti culturali, ricreativi, didattici e di energia complessiva; pertanto l’associazione opererà per la diffusione, lo studio e la pratica delle discipline olistiche, orientali, del coaching, del benessere in ogni sua accezione, ivi comprese le discipline bio-naturali, astenendosi dal proporre alcuna tecnica che voglia sostituirsi in alcun modo a pratiche mediche o psicanalitiche di alcun genere o a discipline riconducibili a professioni organizzate in ordini o collegi
– promuovere e diffondere l’attività di ricerca, di pratica e di formazione nel settore sportivo in ambito nazionale ed internazionale;
2) Promuovere e diffondere l’attività di ricerca, di pratica e di formazione di tutte le discipline rientranti nell’oggetto sociale;
3) Istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
4) Affrontare e discutere, in tutti gli aspetti, i problemi attinenti la diffusione, l’insegnamento e la pratica delle attività di cui al punto 1), la sua estensione, promozione, nonché promuoverne la collocazione e il riconoscimento istituzionale, sociale e culturale;
5) Valorizzare e verificare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela del cittadino /utente;
6) Curare e promuovere la formazione permanente e l’aggiornamento dei soci;
7) Favorire, anche in collaborazione con Aziende, Enti, Organismi, Associazioni, Professionisti, Insegnanti, Docenti, Università, il contatto, l’incontro, la relazione la comunicazione e la formazione di tutti coloro che si occupano, a vario titolo, delle attività di cui al punto 1);
8) Promuovere la diffusione delle conoscenze e l’aggiornamento tecnico, metodologico e scientifico mediante l’organizzazione di giornate di Formazione, Riunioni, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ecc;
9) Collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con Organismi nazionali ed internazionali, con professionisti, Associazioni, Enti, Istituzioni di qualsiasi genere e natura per la promozione, diffusione, divulgazione delle attività di cui al punto 1);
10) Adottare un Codice di Condotta e regolamenti per vigilare sul comportamento professionale dei propri soci stabilendo le sanzioni derivanti dalla violazione;
11) Adottare una Carta dei Valori e regolamenti da cui si evinca equità, ovvero principi etici a cui devono ispirarsi tutti i Soci stabilendo le sanzioni derivanti dalla violazione;
12) Riconoscere, ai sensi e per gli effetti della legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, corsi relativi ad attività di cui al punto 1), aziende, scuole, istituti di formazione ed enti, finalizzati anche per consentire l’iscrizione dei soci
13) istituire i registri nazionali ed internazionali per i soggetti di cui al precedente punto.
Per raggiungere detto scopo l’Associazione potrà:
– Definire gli standard etici, deontologici e comportamentali dei soci;
– Riconoscere, nell’ambito delle proprie attività statutarie, ai sensi e per gli effetti della legge 4/2013 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, scuole, aziende, Enti, Istituti di formazione, secondo criteri standardizzati previsti con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo Nazionale;
– Realizzare un registro interno di soci nazionale e internazionale;
– Realizzare un registro interno di Enti (Associazioni, Accademie, ecc.) che si riconoscono nelle finalità di AssoOLISTICA e che con essa intendono collaborare nelle forme e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione;
– Istituire organizzare e/o gestire corsi di studio e formazione e aggiornamento professionale a tutti i livelli;
– Fornire consulenza scientifica, culturale, metodologica su programmi formativi di ogni genere sia a livello nazionale che internazionale;
– Realizzare uno specifico regolamento e iter per verificare le competenze del socio;
– Svolgere indagini, esami di verifica, test attitudinali, questionari per verificare le competenze del socio;
– Verificare la preparazione dei soci;
– Monitorare l’aggiornamento continuo del socio;
– Vigilare sui regolamenti interni, sul codice di condotta e la carta dei valori;
– Stabilire le sanzioni in relazione alla violazione dei regolamenti interni, sul codice di condotta e la carta dei valori
– Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su dinamiche etiche, economiche e culturali;
– Predisporre centri di documentazione a servizio dei Soci, nonché fornire materiale informativo (anche su supporto informatico);
– Provvedere all’acquisto e alla distribuzione e pubblicazione di e-book, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario d’interesse culturale e pubblicazioni a beneficio dei Soci e/o di tutti gli interessati;
– Orientare i Soci nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
– Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, fiere, eventi, seminari e ricerche d’ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi statutari;
– Stipulare convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati nonché altre Associazioni e professionisti per le attività sociali;
– Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi d’ogni genere (anche in formato elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuovere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali;
– Partecipare in modo autonomo, assieme a realtà pubbliche e/o private ad attività di progetti nazionali e/o internazionali inerenti il settore di competenza di AssoOLISTICA, e della crescita, del miglioramento e dello sviluppo della persona;
– Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web, blog, social network e/o altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l’Associazione.
L’Associazione potrà affiliarsi al CONI, direttamente o per il tramite di una Federazione Sportiva Nazionale e/o un Ente di Promozione Sportiva e/o una Disciplina Sportiva Associata; in tal caso si uniformerà alle loro norme, direttive, statuti e regolamenti, oltre che a quelle del CIO. L’associazione potrà, altresì, affiliarsi e/o aderire ad organismi internazionali.
Per raggiungere gli scopi sociali AssoOLISTICA potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività che in base alle disposizioni di legge sono definite commerciali, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili – al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali – andranno investiti nell’Associazione al fine di contribuire a coprirne le spese di gestione e a migliorarne l’efficienza e la qualità nello svolgimento dell’attività istituzionale.
Art. 3 – Patrimonio ed entrate.
Il Patrimonio e le entrate sono costituiti:
- a) dalle quote d’iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dalle quote per la formazione e l’aggiornamento degli associati;
- c) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- e) dai versamenti aggiuntivi e dai corrispettivi specifici effettuati dagli associati, da aziende,
Enti, istituti di formazione, in relazione alle varie attività istituzionali, sociali e/o complementari;
- f) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- g) dai proventi derivanti da attività economiche collaterali.
Art.4 – Soci
Le categorie dei soci sono le seguenti:
- Soci Fondatori – Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione della Associazione: essi partecipano all’Assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte, per impedimento definitivo o per mancato versamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dall’inizio dell’esercizio. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
- Soci Ordinari – Sono soci Ordinari le persone fisiche che, avendo frequentato un corso in linea con la concezione di AssoOLISTICA, fanno richiesta di adesione presentando formale domanda corredata da curriculum vitae e studiorum, curriculum professionale, documento attestante la partecipazione al corso effettuato o riconosciuto da AssoOLISTICA;
- Soci Onorari: persone insigni distintesi per pubblico riconoscimento che si siano rese benemerite della categoria ammesse su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta di almeno tre Consiglieri o di almeno quindici Soci Ordinari. I Soci Onorari sono esenti dal versamento di qualsiasi contribuzione. Agli stessi possono essere affidati dal Consiglio Direttivo Nazionale speciali incarichi di rappresentanza e delegati compiti specifici nell’interesse dell’Associazione. I soci onorari partecipano all’Assemblea Generale senza diritto di voto.
Tutti i soci fondatori ed ordinari partecipano all’assemblea con voto deliberativo e possono rivestire cariche sociali purché siano in regola con le disposizioni del presente statuto.
L’ammissione all’Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a da apposita Commissione da esso designata previa verifica dei requisiti richiesti e può essere rifiutata per gravi motivi che non devono essere verbalizzati né comunicati.
L’iscrizione ha validità fino alla fine dell’esercizio finanziario dell’anno di ammissione e si rinnova automaticamente di dodici mesi col versamento della quota associativa. Non sono Ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. Il versamento della quota associativa da parte dei soci ordinari deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del primo mese di ciascun anno finanziario per poter maturare il diritto di voto alle assemblee.
L’Adesione Ad AssoOLISTICA da parte dei Soci comporta:
- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- b) il pagamento della quota d’iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione;
- d) sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori
- e) l’inserimento nel registro interno dei soci.
Il socio può recedere da AssoOLISTICA senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.
La perdita della qualità di Socio può avvenire per:
- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei valori;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- d) comportamento scorretto.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo Nazionale senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell’Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spese, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art. 5 – Utilizzo di nome, marchio e logo.
Il logo di AssoOLISTICA, oltreché simboli e marchi della stessa, possono essere utilizzati dai soci tesserati e dagli Enti affiliati previo consenso scritto e comunque a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale e con le altre disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti.
Art. 6 – Quote sociali
Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dai Soci e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento, purché non in contrasto con le disposizioni del presente statuto.
Art. 7 – Organi di AssoOLISTICA.
Gli organi nazionali dell’associazione sono i seguenti:
- l’Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- il Comitato Scientifico
- le Commissioni
- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
Art. 8 – L’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori, ordinari ed onorari. Tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con le disposizioni del presente statuto vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente di AssoOLISTICA o da diverso organo eventualmente previsto dallo Statuto, mediante avviso scritto affisso presso la sede dell’associazione e presso tutte le eventuali sedi secondarie e amministrative oppure spedito con lettera raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica o telefax a tutti gli aventi diritto a parteciparvi o pubblicato a mezzo stampa o sul sito ufficiale di AssoOLISTICA almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento dell’Assemblea Generale, nonché l’elenco degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
La convocazione deve essere inviata, salvo che non sia pubblicata a mezzo stampa o sul sito ufficiale di AssoOLISTICA, all’indirizzo o alla casella di posta elettronica o al numero di telefax dell’avente diritto al voto indicato nella richiesta di iscrizione ovvero risultante dalla comunicazione depositata alla Segreteria in data successiva.
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo Nazionale le linee programmatiche per il successivo.
L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richiede il Consiglio Direttivo o la metà degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione; in caso di suo impedimento, essa è presieduta dal Vicepresidente Nazionale su delega del Presidente Nazionale, o da persona designata dall’Assemblea. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente Nazionale e dal Segretario dell’assemblea all’uopo nominato dall’assemblea e restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.
Art. 9- Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale che si compone da cinque a quindici membri: Presidente Nazionale, Past President, uno o due Vicepresidenti Nazionali, Segretario Generale, Tesoriere e Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale tra gli associati in regola con le disposizioni del presente statuto, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Le candidature redatte su apposito modello disponibile presso la Segreteria Generale dell’Associazione (istituita presso la sede legale o altra sede pubblicizzata sul sito dell’associazione) devono essere depositate presso la stessa almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea elettiva.
Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, pertanto potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, responsabili, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo posta elettronica o telefax almeno 48 ore prima della riunione o mediante avviso pubblicato sul sito.
Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale non spetta alcun compenso per lo svolgimento del proprio incarico, salvo diversa deliberazione assembleare.
Qualora dovesse venir meno uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica sino alla successiva Assemblea Generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà alla stessa data del mandato dei consiglieri eletti.
Art. 10 – Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente Nazionale può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni al Vice presidente Nazionale o al Past President; la delega dovrà essere data per iscritto. Il Presidente Nazionale dura in carica cinque anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. Al termine del secondo mandato ex officio assume la carica di Past President nel Consiglio Direttivo Nazionale; partecipa alle attività degli stessi con diritto di voto. Può essere nuovamente eletto Presidente o assumere altre cariche elettive indipendentemente dalla durata dell’ultimo mandato.
Art. 11 – Past President
E’ una carica che spetta di diritto agli ex Presidenti che hanno mantenuto la carica per almeno 6 anni. I Past President prestano servizio ex officio nel Consiglio Direttivo, con lo specifico scopo di garantire continuità alle procedure intraprese durante i precedenti mandati di Presidenza, nonché il corretto trasferimento di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
I Past President hanno una funzione consultiva a favore del Presidente che dovrà consigliarsi con loro, prima di ogni atto di rilievo per la realizzazione dell’oggetto sociale.
I Past President hanno il diritto di opporsi agli atti del Presidente a lui delegati dal Consiglio Direttivo in materia di bilancio, quote associative, modifiche allo Statuto ed in generale alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di opposizione, gli atti in oggetto dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 12 – Vicepresidente Nazionale.
Il Vicepresidente Nazionale può sostituire il Presidente Nazionale nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o, in caso di forza maggiore, per delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di necessità ed urgenza può mettere in atto provvedimenti che avranno piena efficacia solo se ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 13 – Segretario Generale.
Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e tiene il libro dei verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale. Tiene ed aggiorna il libro dei soci; predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del bilancio della gestione annuale.
Art. 14 – Tesoriere.
Il Tesoriere gestisce il patrimonio associativo nell’ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo; ha la responsabilità della cassa dell’Associazione; tiene i libri contabili e gli altri eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge o statutarie. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione al fine di sottoporti al Consiglio Direttivo Nazionale e poi all’assemblea Generale per la loro approvazione. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario Generale.
Art. 15 – Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico è costituito da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale allo scopo di verificare le qualità professionali dei Soci e, sul piano scientifico e culturale, le attività dell’Associazione stessa.
Art. 16 – Le Commissioni
Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l’approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più delle seguenti Commissioni permanenti:
- a) Commissione qualità dei percorsi formativi e riconoscimento di corsi, società, aziende, Enti e istituti di formazione
- b) Commissione pubbliche relazioni, pubblicità e investimenti;
- c) Commissione accesso all’Associazione e controllo qualità delle attività professionali degli iscritti;
- d) Commissione di etica deontologia professionale
Con delibera dell’Assemblea Generale possono essere istituite altre Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.
I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.
Art. 17 – Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Revisore Unico deve avere i requisiti professionali del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell’assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dall’Assemblea Generale in una lista unica scelta tra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra non soci.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili o a quello dei Dottori Commercialisti ed è eletto dall’assemblea Generale su lista a parte.
Al Collegio è demandato il controllo e la verifica di legittimità a compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa dell’Associazione; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all’Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali dell’Associazione. Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti dalla sede nazionale dell’associazione.
Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Generale dell’Associazione che funge da cancelleria del Collegio.
L’avviso di convocazione viene comunicato ai componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.
Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.
Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.
Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.
Il primo Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico è nominato entro due anni dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale è competente anche nella scelta della composizione dell’Organo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico resta in carica fino alla prossima Assemblea Generale elettiva.
Art. 18 – Collegio dei Probiviri
L’Assemblea Generale, se lo ritiene opportuno o se imposto dalla legge, può decidere se nominare il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi di AssoOLISTICA. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Generale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati a AssoOLISTICA. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti
Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di AssoOLISTICA, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):
- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione;
- d) multa;
- e) sospensione dalla qualifica e dall’attività anche in via cautelativa;
- f) radiazione.
Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà per il Consiglio Direttivo Nazionale di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d’appello nel merito rende inefficace l’istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso va presentato al Consiglio Direttivo Nazionale, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Consiglio Direttivo Nazionale emette provvedimento motivato e rinvia il tutto al Collegio dei Probiviri il quale dovrà giudicare entro i successivi 30 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico in AssoOLISTICA. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, all’Assemblea Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi dell’Associazione.
Fin quando l’Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo Nazionale e il ricorso alle sue decisioni va presentato all’Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.
Art. 19 – Organi periferici.
In ciascuna regione può essere istituita una sede regionale dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare apposito Regolamento per il funzionamento degli organi periferici.
Art. 20 – Formazione permanente.
E’ istituita presso la sede nazionale dell’Associazione la Commissione tecnico-scientifica per la formazione permanente formata da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale anche al di fuori dello stesso, alla quale è demandata la cura della formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad emanare apposito Regolamento per il suo funzionamento.
Art. 21 – Sportello per il cittadino.
E’ istituita presso la sede nazionale dell’associazione lo Sportello per il cittadino, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale con apposito Regolamento ne adotterà il codice di condotta, determinerà il funzionamento e sarà competente per la sua composizione.
Art. 22- Comitato di Indirizzo e Sorveglianza.
Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza può essere promosso dal Consiglio Direttivo Nazionale e ha il compito di vigilare sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale. Ad esso partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di sua adozione, emanerà apposito Regolamento per il funzionamento del Comitato.
Art. 23 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Verificatosi lo svolgimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica.
Art. 24 – Modifiche allo Statuto.
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea.
Art. 25 – Collegio arbitrale.
Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e AssoOLISTICA o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci di AssoOLISTICA, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Consiglio Arbitrale vincola tutti i Soci e AssoOLISTICA ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale.
Art. 26 – Rimandi
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 seguenti del Codice Civile, alle disposizioni della legge 4/2013 e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate alle quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.